L’aggiornamento annuale degli intermediari assicurativi è obbligatorio e stabilito in 30 ore annuali
L’aggiornamento professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività di distribuzione, consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con modalità equivalenti.
Per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per gli addetti all’attività di distribuzione a titolo accessorio operanti all’interno dei locali l’obbligo di aggiornamento è ridotto a sole 15 ore annuali.
A livello normativo la figura dell’intermediario accessorio è riferita a:
qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell’articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attivita’ di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:1) l’attivita’ professionale principale di tale persona fisica o giuridica e’ diversa dalla distribuzione assicurativa;2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio;3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilita’ civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l’intermediario fornisce nell’ambito della sua attivita’ professionale principale;
Chi ha l’obbligo di fare l’aggiornamento professionale?
L’aggiornamento professionale riguarda tutti i soggetti – persona fisica – che a qualunque titolo e ruolo svolgono l’attività di intermediazione assicurativa.
Su quali tematiche va svolto l’aggiornamento IVASS?
L’aggiornamento è un attività formativa finalizzata all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali in relazione all’attività di intermediazione svolta, con riguardo anche ai prodotti intermediati e all’evoluzione della normativa di riferimento.
La partecipazione a congressi e seminari può essere valida per l’aggiornamento IVASS?
L’Ivass ha precisato negli Esiti alla Pubblica consultazione del Regolamento che “La partecipazione a congressi, seminari o a tavole rotonde ai fini del monte ore di aggiornamento non può essere presa in considerazione perché tali forme di partecipazione non hanno le caratteristiche dei corsi formativi disciplinati con il presente regolamento”.
Quali sono le modalità di svolgimento dei corsi e del test finale?
Con il Reg. IVASS n.40/2018 sono equivalenti all’aula le videoconferenze, gli webinar ed i corsi e-learning, purchè rispettino determinati requisiti: (tracciabilità, interattività, multimedialità ed effettività della fruizione).
Cosa si intende per…
- Videoconferenza:Modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti.
- Webinar (o web-based seminar):Modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.
- e-learning:Apprendimento a distanza realizzato tramite l’utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet senza la partecipazione del docente.
Solo per i corsi di aggiornamento, è possibile svolgere il test finale anche online
(in caso di prima formazione infatti è previsto solo lo svolgimento in aula).
Sospensione e ripresa degli obblighi di aggiornamento IVASS
In caso di sospensione il nuovo Regolamento 40 dell’Ivass prevede che tutti gli intermediari e i loro addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali effettuino un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ridotto a 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E e i loro addetti all’attività di intermediazione a titolo accessorio operanti all’interno dei locali
Per tutti gli intermediari (iscritti A, B, C, E, F) la sospensione dell’obbligo di aggiornamento è comunque possibile a causa di grave malattia, infortunio e gravidanza.
Per gli addetti all’interno dei locali agenziali e per gli addetti ai call center la sospensione è possibile anche in caso di inattività per oltre sei mesi per cause diverse da quelle sopra citate o per destinazione temporanea ad altre attività lavorative.
Chi può erogare l’aggiornamento professionale?
Gli Agenti (Sezione A), i Broker (Sezione B) e le Banche (Sezione D) e le relative Imprese preponenti possono impartire direttamente la formazione e l’aggiornamento professionale ai propri collaboratori
• iscritti in sezione E
• addetti interni all’intermediazione
• addetti ai call center
Ci si può avvalere di soggetti formatori esterni a Compagnie e Intermediari?
Le imprese e gli intermediari possono, oltre che impartire direttamente la formazione iniziale e l’aggiornamento professionale successivo, esternalizzare questa funzione affidandola a soggetti formatori:
• Associazioni di intermediari
• Enti universitari
• Enti certificati
L’aggiornamento professionale – solo questo – può essere invece affidato da parte delle imprese e degli intermediari anche ad enti non certificati purché appositamente organizzati per svolgere l’attività formativa.
Quali caratteristiche devono possedere i docenti?
I soggetti formatori possono incaricare come docenti, per tenere i corsi di formazione e di aggiornamento professionale:
a. Docenti universitari di materie giuridiche, economico-finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali
b. Soggetti con comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie sopra indicate attraverso l’esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali
c. Dipendenti, anche in quiescenza, di imprese assicurative o di intermediari iscritti nella sezione D del Rui purché in possesso di una comprovata esperienza di almeno 5 anni ed avere una adeguata capacità didattica
d. Intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata capacità didattica.