Proposte di formazione in house

Che si opti per l’autoassicurazione oppure per la polizza di RCT/RCO, comprensiva della copertura della responsabilità civile dei singoli operatori sanitari, le scelte delle strutture avranno un impatto diverso su tutto il settore sanità e sui suoi utilizzatori finali.

Come noto, dal 1 aprile 2017, la LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie graveranno nuove responsabilità e nuovi obblighi assicurativi, su tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, e su tutti gli operatori sanitari.

L’ intento del Legislatore è quello di indirizzare le scelte operative verso la sottoscrizione di adeguate coperture assicurative (e non quindi di “analoghe misure”), al doppio fine sociale di rendere certi i risarcimenti del danno sanitario e nel contempo di superare la cd “medicina difensiva”.

Docente: Sonia Lazzini

 

Programma della formazione in house

• Il concetto di amministrazione pubblica e la conseguente immedesimazione organica di cui all’articolo 28 della Costituzione

• Il diritto alla salute di cui all’articolo 32 della Costituzione e quello della sicurezza delle cure ad esso abbinato

• La corresponsabilità per mancata prevenzione del rischio tra stuttura pubblica o privata ed operatore sanitari

• Il diverso regime della responsabilità civile: contrattuale per le strutture, extracontrattuale per gli operatori sanitari

• Le conseguenze anche sulla responsabilità contabile del singolo operatore dell’autoassicurazione e/o di franchigie di importo elevato

• La Corte dei Conti critica il metodo della cd franchigia aggregata: quali sono i pericoli di una tale scelta

• Come redigere un adeguato capitolato dell’assicurazione di RCT/RCO

• L’obbligo vige anche per la responsabilità cd da provvedimento?

• Quali elementi di valutazione inserire per una corretta applicazione dell’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

• Il concetto di “stipulazione” a carico delle strutture, delle polizze di RCT degli operatori e le conseguenze sull’appalto

• Un ordine del giorno accettato dal governo condizionerà l’operato delle strutture pubbliche e private sulla scelta delle polizze del singolo operatore

• La giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, anche nei confronti delle strutture private che beneficiano di contributi pubblici

• L’onere del pagamento della polizza di responsabilità contabile a carico della singola personale

• Le differenze per i dipendenti delle strutture private: anticostituzionale limitarne la responsabilità solo per dolo o colpa grave

• La rivalsa dell’assicuratore limitata agli operatori sanitari pubblici

• L’azione diretta del danneggiato e la durata della polizza


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