Workshop 

  • Milano, 30 giugno 2016, ore 9.00-13.00/14.30-18.30
    Starhotel Business Palace

Programma

Preparazione dei capitolati per l’RCT danni materiali e perdite patrimoniali, estensione ai progettisti interni e polizza facoltativa delle singole persone

La Corte Suprema di Cassazione (anche a Sezioni Unite – quindi con carattere vincolante) e il Consiglio di Stato ci stanno offrendo una rivisitazione importante su aspetti fondamentali della Responsabilità Civile della Pubblica Amministrazione e dei propri dipendenti e/o amministratori: la tendenza è di “professionalizzare” tutto il comparto pubblico anche e specialmente alla luce del nuovo codice degli appalti pubblici

Partendo dalla oramai scontata applicazione dell’articolo 2043 cc sulla responsabilità extracontrattuale per fatti illeciti, l’evoluzione sta riguardando (con forte impatto sulle polizze RCT):

  • la valutazione della  diligenza esigibile dalla pubblica amministrazione valutata col criterio dettato dagli  artt. 1176, comma 2, c.c., e 97 Costituzione (non solo quindi quella del buon padre di famiglia)
  • l’affermazione di una sorta di responsabilità “oggettiva” della Stazione appaltante: il danneggiato non deve infatti più dimostrarne la colpa
  • l’onere dell’Amministrazione di dimostrare l’esistenza dell’errore scusabile
  • l’inserimento del “tempo” tra i beni della vita meritevoli di tutela: riconoscimento quindi del cd danno da ritardo
  • una sempre maggior applicazione dell’articolo 1227 cc per poter ridurre l’importo del risarcimento dovuto nel caso il danneggiato non abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali messi a sua disposizione dal codice del processo amministrativo
  • al giudice civile viene riconosciuta la competenza in caso di culpa in affidando :in applicazione del primo comma dell’articolo 28 della Costituzione, anche le singole persone possono essere quindi chiamate in causa e aver bisogno della relativa copertura assicurativa (non necessaria invece davanti al Tar o al Consiglio di Stato)

Sul versante delle polizze delle attività tecniche il nuovo codice dei contratti pubblici legittima, con pagamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche, la sola polizza dei dipendenti incaricati della progettazione (senza più gli schemi tipo di cui al DM 123/2004). Sono esclusi quindi tutti gli altri (RUP, direttore dei lavori, verificatore, responsabili della sicurezza, collaudatore).

Inoltre, in merito alla giurisdizione della Corte dei Conti, la Cassazione sostiene, fra l’altro, che in tema di spa o srl con capitale pubblico solo i dipendenti e/o amministratori delle società in house sono soggetti al danno erariale (per gli altri vige invece la norma di cui all’articolo 2049 cc)

Obiettivo del workshop:
fornire spunti essenziali per adattare i capitolati di polizza ai nuovi emergenti bisogni assicurativi

Docente

Sonia Lazzini

Consulente esperta nel campo Cauzioni, Appalti, Responsabilità.
Autrice del blog “Appalti&Assicurazioni.it

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